In tema di reati militari, il termine di un mese stabilito dall’art. 260 cod. pen. mil. pace per la richiesta di procediemetno decorre dal giorno in cui il comandante del corpo di appartenenza organica del militare ha avuto notizia del fatto, e non dalla data in cui si è verificato il fatto.
Del resto al comandante del corpo è attribuito l’apprezzamento delle circostanze e della personalità del colpevole al fine di valutare l’opportunità o meno di perseguire condotte di limitato disvalore.
(Cass. Penale Sez. I^, sentenza 3-25 marzo 2015, n. 12567)