Il 21 dicembbre 2017 le Sezioni Unite decideranno se, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, permanga la legittimazione di questi a proporre personalmente ricorso in materia di misure cautelari personali, ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen.
Testo integrale ordinanza rimessione