(Cass. Sez. Unite Penali 24/11/2020-14/01/2021, n. 1626)
Le Sezioni Unite hanno affermato che il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del Giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del Giudice che ha emesso l’ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo.

La concentrazione in un’unica sede del luogo di presentazione del ricorso coniuga, in particolare, le ragioni di urgenza della trattazione con le peculiarità del giudizio di legittimità che, va ricordato, esclude la presentazione personale del ricorso, richiedendo sempre l’assistenza di un professionista abilitato sulla base di quanto disposto dall’art. 613 c.p.p. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv 272010).
La compressione del diritto di difesa è da escludere in presenza di un termine sicuramente congruo (dieci giorni) espressamente indicato, peraltro, solo per il ricorso cautelare attinente alla libertà personale, in ragione della urgenza di trattazione delle questioni attinenti a tale profilo.
In materia reale le decisioni più recenti affermano che, facendo riferimentol’art. 325 c.p.p. solo all’art. 311 c.p.p., commi 3 e 4, il termine di presentazione del ricorso cautelare reale è quello di quindici giorni, previsto in via generale dall’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), per i provvedimenti emessi in seguito a procedura camerale (così, Sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, dep. 2019, Ficarra, Rv. 275190; Sez. 2, n. 3261 del 30/11/2018, dep. 2019, Bossi, Rv. 274894).
Nè, infine, può essere trascurato che per la presentazione del ricorso è possibile avvalersi di un sostituto processuale, ai sensi dell’art. 102 c.p.p., e che il ricorso medesimo è ammissibile pur se proposto da avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell’imputato, di fiducia o di ufficio, non cassazionista (Sez. U, n. 40517, 28/04/2016, Taysir, Rv. 267627).

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