Il ricorso per Cassazione per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una prova dichiarativa di un testimone, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, al fine di verificare la corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente e il contenuto complessivo della dichiarazione.
(Cass. Sez. III, sentenza 21 settembre 2016 – 27 aprile 2017, n. 19957)