E’ ammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dal ricorrente e materialmente presentato dal suo difensore, non iscritto all’albo speciale di cui all’art. 613 c.p.p., nulla rilevando in contrario la circostanza che la sottoscrizione dell’atto di impugnazione sia stata superfluamente autenticata dal predetto difensore.
(Cass. Penale Sez. VI, 12 – 20 febbraio 2009, n. 7514)