Il giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato consente la piena devoluzione delle questioni relative all’accertamento dei presupposti del beneficio, sicché il Giudice dell’opposizione è tenuto ad applicare la regola di giudizio corrispondente a quella di cui all’art. 96 d.P.R. 115/2002, con obbligo di procedere alla valutazione delle acquisizioni processuali, senza possibilità di dare ingresso a presunzioni assolute o a criteri di gerarchia tra le medesime fonti di prova.

(Cass. Sez. Quarta Penale, sentenza 28 marzo – 6 giugno 2024, n. 22854)

In tale quadro, non può dirsi corretta, per la sua apoditticità, l’osservazione, contenuta nell’ordinanza impugnata, secondo la quale la dichiarazione reddituale presentata dal OMISSIS non è attendibile, in quanto lo stesso sarebbe gravato da carichi pendenti per reati contro il patrimonio non meglio indicati e non è stato depositato li certificato del casellario giudiziale.
Invero, tali circostanze, che nel percorso argomentativo vengono poste a base della decisione impugnata, non possono qualificarsi come specifici ed oggettivi elementi fattuali di tale portata da far ritenere che il OMISSIS percepisse redditi illeciti nel corso dell’anno 2019 e che quanto dichiarato dall’istante a proposito dei propri redditi sia viziato da falsità o reticenza.

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