La Suprema Corte ha fatto il punto sui profili che caratterizzano i c.d. atti abnormi e, in tema di incidente probatorio, ha statuito che è affetta da abnormità funzionale – in quanto tale da determinare una non rimediabile situazione di stasi – l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari respinga, per difetto delle condizioni previste dall’art. 392, comma 2, cod. proc. pen., una richiesta di perizia sulla capacità dell’indagato di partecipare coscientemente al procedimento, atteso che l’art. 70, comma 3 cod. proc. pen. richiede l’osservanza delle forme dell’incidente probatorio, ma non anche la ricorrenza dei casi previsti dal richiamato art. 392 cod. proc.
(Cass. Sez. VI Penale, sentenza 10 luglio – 18 dicembre 2019, n. 51134)
Il principio di diritto: “è configurabile un profilo di abnormità funzionale allorché il rigetto dell’incidente probatorio determina una irrimediabile stasi del procedimento, atteso che, per effetto della decisione assunta, il Pubblico Ministero, da una parte, non è in grado di compiere la propria attività investigativa nella sua completezza ed in modo utile, e, dall’altra, non ha strumenti per sciogliere e superare detta situazione di incertezza”.