Avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza, che ha rigettato l’istanza volta ad ottenere la liberazione anticipata, non è ammesso ricorso diretto per cassazione, ma l’impugnazione deve essere rivolta al Tribunale di Sorveglianza nella forma del reclamo. Pertanto, il ricorso erroneamente proposto per saltum, per il principio di conservazione espresso dall’art. 568, comma 5, c.p.p., deve essere qualificato come reclamo e trasmesso al Tribunale di Sorveglianza cui spetta l’esame per competenza funzionale.
(Cass. Sezione I Penale, 1 aprile – 27 aprile 2015, n. 17417)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Presidente –
Dott. CAVALLO Aldo – Consigliere –
Dott. MAZZEI Antonella P. – Consigliere –
Dott. CASA Filippo – rel. Consigliere –
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
Sentenza
sul ricorso proposto da:
OMISSIS;
avverso l’ordinanza n. 4062/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di UDINE, del 29/08/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG Dott. PINELLI Mario che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
1. Con ordinanza in data 29.8.2014, il Magistrato di Sorveglianza di Udine dichiarava inammissibile l’istanza di OMISSIS, diretta ad ottenere l’integrazione della liberazione anticipata in relazione al periodo dal 12.2.2012 al 12.8.2013, in difetto delle condizioni di legge, in quanto l’istante era detenuto per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. ostativo alla concessione del beneficio ai sensi della L. n. 10 del 2014.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla L. n. 10 del 2014, art. 4.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava, quindi, requisitoria, concludendo per la inammissibilità del ricorso.
1. L’impugnazione va qualificata reclamo e trasmessa per competenza al Tribunale di Sorveglianza di Trieste.
Rileva invero questa Corte come, in materia, avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza non sia ammesso ricorso diretto per cassazione (per saltum), ma l’impugnazione debba di necessità essere rivolta al Tribunale di Sorveglianza nella forma del reclamo.
Ciò sia per la puntuale previsione contenuta nell’art. 69 bis, comma 3, Ord. Pen., sia in quanto il ricorso immediato per cassazione è previsto dall’art. 569 cod. proc. pen. solo avverso sentenze (e non ordinanze).
In tal senso cfr. anche, in termini, Sez. 1, n. 28598 del 3/7/2008, Provenzano, Rv. 240843 e Sez. 1, n. 40260 del 19/10/2007, Abbafati, Rv. 237873.
E poichè l’impugnazione, per il principio di conservazione espresso dall’art. 568 cod. proc. pen., comma 5, deve essere correttamente qualificata dal giudice ad quem cui sia stata erroneamente indirizzata, il ricorso proposto dal F. deve essere qualificato reclamo e trasmesso al Tribunale di Sorveglianza di Trieste cui spetta l’esame per competenza funzionale.
P.Q.M.
qualificata l’impugnazione come reclamo, ai sensi dell’art. 69 bis Ordinamento Penitenziario, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Trieste.