In vigore dal 1 luglio 2014 il decreto legge n. 92, con il quale si sono previsti rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali.
Si evidenzia, tra l’altro, l’importante modifica apportata all’art. 275 c.p.p. il cui comma 2bis, è sostituito dal seguente:
«2-bis. Non puo’ essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Non puo’ applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sara’ superiore a tre anni.»

Testo integrale decreto legge

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