L’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata dallo stesso soggetto che, in precedenza e a breve distanza di tempo, ha invano richiesto la concessione della detenzione domiciliare, costituisce riproposizione di una richiesta già rigettata a norma dell’art. 666, comma 2, c.p.p., ove non risultino deduzioni apprezzabili come elementi di novità.
(Cass. Penale Sez. I, 18 marzo – 16 aprile 2009, n. 15961)