L’orientamento della giurisprudenza di merito si è pacificamente assestato sulla ammissibilità della ripresentazione dell’istanza di messa alla prova dichiarata inammissibile in sede di opposizione al decreto penale di condanna.

(Tribunale di Pescara, Giudice Sarandrea, Ordinanza 04.06.2020)

Sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis c.p.p., riproposta ai sensi del comma 9 della medesima disposizione dopo che la precedente istanza avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna è stata dichiarata inammissibile dal giudice per le indagini preliminari, è competente a decidere il giudice del dibattimento.

TESTO INTEGRALE SENTENZA

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