In materia di sanzioni amministrative accessorie si applica al principio secondo cui la motivazione circa la sussistenza dei parametri di valutazione al fine della commisurazione concreta della sanzione da infliggere assume rilevanza quanto più ci si discosti dal minimo.
(Cass. Pen. Sez. Feriale, sentenza 20-24/08/2020, n. 24023)
Con la sentenza in esame la Suprema Corte ha confermato la natura amministrativa delle sanzioni previste dal Codice della Strada relative ai titoli abilitativi alla guida conseguenti la violazione di norme penali e, rispetto agli oneri motivazionali del Giudice di merito, ha ribadito il principio secondo il quale non è necessaria nessuna motivazione per giustificarne l’applicazione del minimo o del medio edittale, ma tanto più ci si discosta dalla “medietà”, tanto più è necessario spiegare per quale motivo i parametri che si giudicano meritino – in concreto – l’applicazione di una sanzione superiore.
Il superamento di quella soglia implica una valutazione della gravità che supera la “media” ed il Giudice deve spiegarne le ragioni, non potendo altrimenti giustificarsi l’utilizzo della discrezionalità, che in assenza di ogni argomentazione al riguardo perde la sua qualità positiva di adattamento della sanzione al caso concreto e, conseguentemente, la sua legittimità anche costituzionale.