Con la sentenza di “patteggiamento” vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell’art. 445, comma 1, c.p.p. limitato alle pene accessorie e alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria.

Ne deriva che con la sentenza ex art. 444 c.p.p. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista per alcune violazioni del codice della strada; è ciò persino se la sospensione sia stata già disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto.
In senso contrario, non potrebbe neppure opporsi che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacché detta sanzione non può formare oggetto dell’accordo tra le parti, limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia.
Né potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all’affermazione di responsabilità dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del reato, sia pure si generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo e oggettivo, contenuta nel capo di imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta.
(Cass. penale sez. IV, sentenza 11 novembre 2010 – 4 gennaio 2011, n. 114)

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