La semilibertà, poichè consente al detenuto di trascorre parte della giornata all’esterno, può essere concessa solo dopo la concessione, con successivo esito favorevole, di altre misure alternative meno impegnative da svolgersi sul territorio.
(Cass. penale, Sez I, 29 settembre – 30 ottobre 2009, n. 41914)