Legittimo ricorrere in Cassazione avverso le sentenza del Consiglio Nazionale Forense anche per vizio di motivazione.
(Cass. Sezioni Unite Civili, sentenza 24 settembre – 14 ottobre 2013, n. 23216)
(OMISSIS)
sul ricorso 5318/2013 proposto da: S.C., elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 194/2012 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 27/12/2012; R.G. 227/11;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
L’avv. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza del CNF che ha rigettato il suo ricorso contro la decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi sei per avere compiuto atti contrari all’interesse del proprio assistito (OMISSIS), assoggettato a TSO. Nessuno si è costituito per gli intimati.
Motivi della decisione
1.- Con l’unico motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, l’avv. S. prospetta una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
1.1- Il mezzo è ammissibile, nonostante sollevi censure ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto l’ultimo comma dell’art. 360 c.p.c., introdotto dalla L. n. 69 del 2009, ed applicabile ai ricorsi contro i provvedimenti pubblicati o depositati dopo l’entrata in vigore delle legge (art. 58, comma 5), recita testualmente: “Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge”. Poichè il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, comma 3, prevede, contro le sentenze del CNF, il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione “per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge” ne discende che anche contro le sentenze del CNF è ora ammesso il ricorso per vizio di motivazione.
1.2.- Il mezzo è, per altro verso, non fondato, proponendo censure in fatto ed instando sostanzialmente per la non consentita sovrapposizione del giudizio del giudice di legittimità a quello del giudice di merito riguardo al materiale probatorio valutato, con congrua motivazione, da quest’ultimo.
2.- Il ricorso va dunque rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di qualsiasi attività difensiva da parte degli intimati.
1.1- Il mezzo è ammissibile, nonostante sollevi censure ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto l’ultimo comma dell’art. 360 c.p.c., introdotto dalla L. n. 69 del 2009, ed applicabile ai ricorsi contro i provvedimenti pubblicati o depositati dopo l’entrata in vigore delle legge (art. 58, comma 5), recita testualmente: “Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge”. Poichè il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, comma 3, prevede, contro le sentenze del CNF, il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione “per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge” ne discende che anche contro le sentenze del CNF è ora ammesso il ricorso per vizio di motivazione.
1.2.- Il mezzo è, per altro verso, non fondato, proponendo censure in fatto ed instando sostanzialmente per la non consentita sovrapposizione del giudizio del giudice di legittimità a quello del giudice di merito riguardo al materiale probatorio valutato, con congrua motivazione, da quest’ultimo.
2.- Il ricorso va dunque rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di qualsiasi attività difensiva da parte degli intimati.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 24 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2013.