La Sezione Seconda della Corte di Cassazione ha affermato che l’avvenuta restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale in epoca precedente all’entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, in quanto attività processuale “esaurita”, comporta l’applicazione della disciplina all’epoca vigente e la conseguente inoperatività delle nuove disposizioni, le quali prevedono, a differenza di quelle anteriori, la nullità della pronuncia impugnata ed il rinvio degli atti al giudice di primo grado. 
(Cass. Penale Sez. II, sentenza 27 maggio – 4 luglio 2014, n. 29008)

Testo integrale sentenza

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