Per le sentenze di condanna emesse dal Giudice di Pace la Suprema Corte conferma la consolidata interpretazione dell’art. 37, comma 1, D.Lgs. 274/2000, coordinata con il disposto dell’art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per ribadire che, nel caso in cui sia pronunciata la condanna al risarcimento o alla rifusione delle spese processuali, è ammissibile l’appello proposto dall’imputato, anche se riguarda solo il punto della decisione inerente la propria responsabilità penale.

(Cass. Sez. 5^ Penale, sentenza 08.06.2023, n. 29637)

Il legislatore delegante ha inteso attribuire una portata generale alla previsione dell’appellabilità delle sentenze del giudice di pace, configurando come eccezioni, dunque di stretta interpretazione, le ipotesi di loro inappellabilità.
In un simile contesto, l’espressione ‘quelle che applicano la sola pena pecuniaria’, utilizzata dal legislatore delegante ai fini dell’individuazione di una delle tassative ipotesi sottratte alla regola della proponibilità dell’appello, è riferibile alle sentenze che rechino esclusivamente condanna alla pena pecuniaria, e non anche alle sentenze in cui a questa condanna si accompagni quella al risarcimento del danno.

TESTO INTEGRALE SENTENZA


 

Per le sentenze emesse dall’A.G. Ordinaria il canone della inappellibilità è stabilito dal terzo comma dell’art. 593 del codice di rito: “sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.”

(Cass. Sez. 7^ Penale, ordinanza 26.01.2018, n. 8363)

Le sentenze con le quali sia stata irrogata la sola pena dell’ammenda sono e restano inappellabili, ai sensi dell’art. 593, comma 3, c.p.p., anche nell’ipotesi in cui contengano anche la condanna dell’imputato o del responsabile civile al risarcimento dei danni in favore della parte civile, senza che ciò dia luogo ad alcun fondato sospetto di illegittimità costituzionale della norma anzidetta, rispetto ai principio di uguaglianza ed al diritto di difesa di cui a gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

TESTO INTEGRALE ORDINANZA

 

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