La Suprema Corte, intervenendo sulla modifica, operata dall’art. 67, comma secondo, lett. a), della l. n. 69 del 2009, dell’art. 535, comma primo, c.p.p. (per effetto della quale non figura più espressamente menzionata la correlazione tra spese poste a carico dell’imputato e reati cui la condanna del medesimo si riferisce), ha chiarito come una tale correlazione sia tutt’ora da considerare quale presupposto necessario della condanna alle spese; alla luce infatti della contestuale soppressione del comma secondo dell’art. 535, mediante la quale, al vincolo di solidarietà tra coimputati condannati alle spese, è stato in sostanza sostituito l’accollo “pro quota” delle medesime, il legislatore ha evidentemente ritenuto non più necessaria la precisazione prima contenuta al comma primo.
(Cass. penale Sez. III, sentenza 22 settembre – 11 novembre 2010, n. 39736)