La sentenza predibattimentale di appello emessa “inaudita altera parte”, dichiarativa dell’improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato può essere impugnata soltanto dall’imputato.
(Cass. 2^ Penale, sentenza 22.09-26.10.2023, n. 43366)
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello non ha interesse ad impugnare la sentenza predibattimentale, emessa “inaudita altera parte” dal giudice di appello, con cui sia stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato, essendosi affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2022 che, in tal caso, l’interesse ad impugnare pertiene solo a quest’ultimo, posto che la soppressione di un grado di giudizio limita l’emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito.