Il Tribunale per il Riesame di Roma aderisce all’orientamento di legittimità in tema di sequestro probatorio di somme di denaro, secondo il quale il denaro è sequestrabile come corpo di reato, ai sensi dell’art. 253 c.p.p., solo “ove sia proprio quello acquisito attraverso l’attività criminosa”, mentre in caso contrario “occorre indicare la specifica finalità probatoria che giustifica il provvedimento”.
Nella fattispecie, si è proceduto all’annullamento di decreto di sequestro probatorio di somma di denaro rinvenuta indosso a soggetto indagato di illecita detenzione di sostenze stupefacenti ex art. 73 D.P.R. 309/’90, apoditticamente indicata come “provento” del reato, senza nessun riferimento alle specifiche finalità istruttorie giustificative della misura ablativa. Sequestro probatorio di denaro, disciplina
(Tribunale Ordinario di Roma – Sezione per il Riesame, ordinanza 03/11/2011, in proc. 972/2001)