Il Tribunale del Riesame di Roma, annulla il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero e afferma due importanti principi di diritto.
Sulla motivazione che deve essere indicata a sostegno del provvedimento ex art. 253 c.p.p., si specifica che non è sufficiente limitarsi ad affermare che quanto in sequestro “costituisce corpo del reato ed anzi cose che costituiscono il profitto del reato delle quali è indispensabile allo stato disporre il sequestro”. Tale formula, infatti, si risolve inevitabilemtne in una clausa di stile, che non consente di comprendere quali siano in concreto gli accertamenti istruttori da operare sull’oggetto in sequestro.
Si conferma, inoltre, l’orientamento della Suprema Corte in ordine ai poteri di integrazione da parte Tribunale del Riesame in materia di finalità probatorie del sequestro: “detta finalità deve essere esplicitata dal P.M. nella parte motiva del decreto, non potendo il Tribubale del Riesame, a fronte della omessa individuazione da parte del P.M. nel decreto di sequestro delle esigenze probatorie, delineare, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro”.