Il sequestro probatorio mira ad assicurare al procedimento quelle res necessarie per l’accertamento dei fatti. Ciò posto, anche nel caso in cui il sequestro probatorio abbia ad oggetto res qualificabili come corpo del reato e/o pertinenti al reato, il pubblico ministero è tenuto a specificare le finalità probatorie che intende garantire attraverso il mantenimento del sequestro medesimo.
Tale motivazione, peraltro, è di esclusiva pertinenza del pubblico ministero, essendo quest’ultimo l’unico dominus delle indagini preliminari e spettando allo stesso le determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale, sicché il tribunale del riesame non può sostituirsi al prefato in ordine alla esplicitazione delle dette finalità (esplicitazione che, peraltro, può avvenire anche in sede di udienza di riesame) ma, riscontrata la mancanza di idonea motivazione, deve annullare il provvedimento e disporre la restituzione del bene in vinculis all’avente diritto.
(Tribunale di Pescara, ordinanza 9 settembre 2016, in p.p. 25/2016)