Se l’imputazione a carico del datore di lavoro è incentrata sull’inosservanza del dovere di esigere dal lavoratore che costui indossasse le cinture di sicurezza (art.71, co.4 n.1, d.lgs. 81/2008), è contraddittorio ritenere esente da responsabilità il lavoratore nella causazione del sinistro, ravvisandosi un concorso di colpa da parte di quest’ultimo che non le indossò nonostante le stesse fossero nella sua disponibilità. La Suprema Corte, pur rigettano il ricorso agli effetti penali, ha annullato la sentenza limitatamente all’incidenza del comportamento della persona offesa agli effetti risarcitori, con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello.
(Cass., Sez. IV, sentenza 16 maggio – 15 settembre 2017, n. 42288)