Il Tribunale di Civitavecchia, manda assolto il datore di lavoro con la formula “perchè il fatto non sussite”, imputato in ordine al decesso del lavoratore avvenuto in seguito a caduta dal cestello di una piattaforma aerea, all’interno del quale i due stavano operatando unitamente, sulla scorta della seguente motivazione:
“… la caduta del V. dal cestello non può spiegarsi altrimenti, che con uno sganciamento volontario, avuto riguardo all’accertato utilizzo dei dispositivi di sicurezza, verificati come funzionanti (cfr. risultanze della verifica effettuata dall’ispettore del lavoro); e d’altronde, un’iniziativa siffatta appare pienamente compatibile con il ruolo di fatto paritario tra i due uomini saliti sulla piattaforma, in coerenza con le funzioni svolte all’interno della ditta P. dal predetto lavoratore.
Orbene, stando così le cose, deve ritenersi che la condotta tenuta nell’occasione dal lavoratore, per i profili quantomeno di dubbio sussistenti in ordine alla sua abnormità, abbia spezzato il nesso causale tra gli eventuali profili di colpa – quand’anche riscostruibili in capo al datore di lavoro – e l’evento mortale.

Invero, quand’anche il P. avesse tenuto la condotta alternativa corretta (in ipotesi, fornendo al lavoratore una cintura con un doppio cordino di sicurezza), l’evento mortale si sarebbe comunque verificato (avendo l’istruttoria dimostrato come anche il doppio cordino avrebbe dovuto essere sganciato per uscire dal cestello), in ragione della condotta assolutamente imprudente ed imprevedibile del lavoratore, il quale, nello sganciarsi il moschettone di sicurezza (al verosimile scopo di salire sulla trave, per guardare da vicino la sede dela lavoro) si deve ritenere abbia posto in essere un’azione volontaria, improvvisa, non “preavvisata”, rsipetto alla quale alcuna precauzione poteva essere presa.

In altri termini, dovendosi ritenere il V., in ragione della specifica esperienza maturata nel settore, fosse ben consapevole dei rischi cui si esponeva nello sganciare il moschettone, per uscire dal cestello – sicché alcun addebito di colpa in termini di formazione/informazione può essere mosso al P. – e non potendosi pretendere dal P. una condotta di sorveglianza puntuale ed ininterrotta sul lavoratore, non può ritenersi addebitabile alla condotta del P. l’evento della caduta del lavoratore”.