In tema di contratti di subappalto, è stato confermato l’orientamento di legittimità secondo il quale la mera investitura del responsabile del serivizio di prevenzione e protezione – responsabile di cantiere, di per sé non è sufficiente ad integrare atto di delega, per carenza di trasferimento esplicito e reale dalle funzioni del datore di lavoro ad un altro soggetto.
Nella fattispecie, la Suprema Corte ha affermato che, nonostante il contratto di subappalto indichi il soggetto come responsabile della sicurezza e dei lavori nel cantiere, in mancanza di una specifica ed esplicita delega in tema di sicurezza sul lavoro, permane la responsabilità l’amministratore della società appaltatrice.
(Cass. Sez. IV Penale, sentenza 5 maggio – 11 ottobre 2011, n. 36605)