Esulano dalla sfera dell’illecito le condotte afferenti a quantitativi di stupefacente talmente tenui, quanto alla presenza del principio attivo, da non poter indurre, neppure in misura trascurabile, la modificazione dell’assetto neuropsichico dell’utilizzatore.
(Cass. sezione IV penale, sentenza 12.5.2010 – 8 giugno 2010, n. 21814)

 
La Cassazione con la presente pronuncia ha, però, chiarito che cedere un quantitativo inferiore alla dose media stabilita dal decreto ministeriale dell’11.4.2006 non esclude necessariamente il reato di cessione. Difatti, il decreto del Ministero della Salute indica il principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente e psicotropo. In sostanza, si tratta di una disciplina che prendendo per riferimento il soggetto assuefatto non esclude affatto che anche dosi inferiori a quella media siano di rilevanza penale. 

 

Avvocato cassazionista, svolge attività stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto penale, con particolare riferimento al diritto penale dell’impresa e dell’economia, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Ha maturato una significativa esperienza in materia di responsabilità da colpa medica. È Presidente e componente di Organismi di Vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 anche di società multinazionali.

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