E’ illegittimo il provvedimento con il quale il P.M. ha ordinato alla direzione del carcere l’esibizione della corrispondenza riguardante un detenuto, essendo stato assunto in violazione delle norme dell’ordinamento penitenziario che disciplinano le forme e le garanzie per il “visto di controllo” (art. 18 ter Ord.Penit.), e da ciò deriva l’inutilizzabilità dei relativi risultati probatori a norma dell’art. 191, comma 1, c.p.p..
E’ il caso di precisare che l’inutilizzabilità del contenuto della corrispondenza non ha alcuna influenza sulla legittimità del sequestro delle armi operato dagli inquirenti sulla base delle informazioni in tal modo assunte, trattandosi di cose legittimamente acquisite in quanto corpo del reato.
(Cass. penale Sez. VI, sentenza 13 ottobre – 10 dicembre 2009, n. 47009)