Non può ravvisarsi la violazione penalmente rilevante della prescrizione della misura della sorveglianza speciale, nell’ipotesi di incontro unico ed occasionale con persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza.
Va tenuta distinta l’eventuale manifestazione generica di pericolosità soggettiva (che può desumersi anche da un solo e unico incontro, in virtù di particolari modalità di contesto e che può dar luogo, se del caso, ad aggravamento della misura di prevenzione in atto) dalla violazione della norma penale incriminatrice, posto che nel secondo caso la condotta deve necessariamente rientrare nella previsione tipica descritta in via generale dal legislatore.
(Cass. Penale Sez. Prima, sentenza 20 marzo – 17 luglio 2015, n. 31199)