Va rimessa alle Sezioni Unite, sussistendo contrasto di giurisprudenza, la questione se possa o no concedersi contestualmente la sospensione condizionale della pena e l’indulto: infatti, da un lato, vi è un orientamento secondo cui la sospensione condizionale della pena non sarebbe incompatibile con l’indulto, trattandosi di cause estintive che operano su due piani distinti (la sospensione sul reato e l’indulto sulla pena) e dovendosi comunque considerare che, mentre l’indulto estingue la pena fin dal momento della sua pronuncia, la sospensione condizionale produce i suoi effetti solo alla scadenza del termine; dall’altro, vi è invece l’opposto orientamento secondo cui, in caso di concorso dei presupposti per l’applicazione tanto dell’indulto che della sospensione condizionale della pena, dovrebbe essere preferita quest’ultima perché in grado di determinare effetti più favorevoli all’imputato con l’estinzione del reato.
(Cass. Penale Sez. III, sentenza 17 marzo – 16 aprile 2010, n. 14853)