La celebrazione del giudizio con il rito direttissimo, a seguito di arresto in flagranza convalidato, non esclude di per sé l’operatività della sospensione feriale relativamente al termine per proporre impugnazione.
Nella fattispecie, la Corte di Appello di Venezia aveva dichiarato inammissibile l’appello presentato in data 29 settembre 2011, avverso sentenza con motivazione contestuale, pronunciata dal Giudice di prime cure in data 1 settembre 2011.
La Suprema Corte, nel procedere all’annullamento del provvedimento del Giudice distrettuale e dopo avere osservato in via preliminare che la disciplina ex lege 742/69 costituisce normativa speciale le cui eccezioni sono da considerarsi tassative, che, per esplicita scelta del legislatore, riguarda pure i procedimenti ed i processi con imputati detenuti (anche per costoro il legislatore ha scelto di subordinare il compimento di atti processuali alla esplicita richiesta loro o dei loro difensori che si manifesta attraverso l’espressa rinuncia alla sospensione), afferma il seguente principio di dirirtto:
“fuori dei casi previsti dall’art. 2.1 legge 7422/1969, il termine ex art. 585 c.p.p. per impugnare una sentenza deliberata nel periodo feriale in esito a giudizio conseguente alla convalida dell’arresto decorre dalla cessazione della sospensione”.
Cass. Penale Sez. VI, sentenza 6 febbraio – 6 marzo 2013, n. 10347)