IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIORDANO Umberto – Presidente –
Dott. CAVALLO Aldo – Consigliere –
Dott. MAZZEI Antonella P. – Consigliere –
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. – Consigliere –
Dott. SANTALUCIA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
OMISSIS;
avverso l’ordinanza n. 6668/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del 26/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A. Galasso, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta da OMISSIS, diretta all’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna in seguito all’annullamento senza rinvio, con decisione della Corte di cassazione del 21 marzo 2012, della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello, per la parte relativa alla condanna per un reato concorrente, con conseguente eliminazione di una porzione di pena detentiva, pari a venti giorni di reclusione, e l’ulteriore effetto di riconduzione della quantità di pena irrogata entro il limite di legge – anni due di reclusione – per la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
La Corte di appello, pur premettendo che la richiesta invoca la concessione di benefici, sulla cui meritevolezza il giudice della cognizione non fu nelle condizioni di esprimersi, perchè il quantum di pena irrogata era d’impedimento, ha evidenziato la non estensibilità delle disposizioni di cui agli artt. 671 e 673 c.p.p., che limitano l’intervento del giudice dell’esecuzione al caso del riconoscimento del concorso formale o della continuazione e a quello dell’abrogazione o della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to., deducendo:
– violazione di legge e difetto di motivazione. La disposizione dell’art. 671 c.p.p., comma 3 consente al giudice dell’esecuzione di effettuare una valutazione prognostica in ordine alla possibilità che il condannato si astenga per il futuro dal commettere nuovi reati, valutazione che autorizza alla concessione della sospensione condizionale della pena, seppure si versi fuori dal riconoscimento della continuazione criminosa o di un concorso formale, pena altrimenti la violazione del principio di ragionevolezza.
– Violazione di legge e mancanza di motivazione. Se si fa riferimento alla disposizione dell’art. 673 c.p.p. le argomentazioni in favore del potere del giudice dell’esecuzione di riconoscere la sospensione condizionale della pena sono ancora maggiori. Il riferimento della disposizione al caso della abrogazione ripropone con forza il problema della ragionevolezza di un pari trattamento tra colui che può usufruire di una sospensione condizionale per effetto di un’abolitio criminis di ordine generale e colui che si trova ad essere unico destinatario di una “abolitio criminis” personale per effetto di una pronuncia di annullamento della Corte di cassazione.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
L’annullamento senza rinvio di uno o di alcuni soltanto dei capi di una sentenza nei confronti di uno stesso condannato è, per quel che attiene al piano delle valutazioni di sospendibilità condizionale del residuo trattamento sanzionatorio, situazione simile a quella che si verifica in caso di sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice o della dichiarazione di illegittimità costituzionale della stessa. L’eliminazione della condanna per un reato per opera di un giudice privo di poteri di merito, e che pertanto non può addentrarsi in valutazioni sull’applicabilità della sospensione condizionale alla pena irrogata per i reati estranei alla pronuncia di annullamento, è evento assimilabile agli interventi abolitrici della norma incriminatrice, nella misura in cui la Corte di cassazione, che pure agisce all’interno di una singola vicenda processuale, non può conoscerne i profili di merito, oggetto precipuo di valutazione ai fini della concessione della sospensione condizionale.
Non può, infatti, condividersi l’orientamento espresso da un precedente di questa Corte, per il quale “qualora l’imputato abbia richiesto con specifico motivo d’appello la concessione della sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna infittagli dal giudice di primo grado e il giudice di appello non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi motivazione sul punto, la sentenza della Corte di appello deve essere annullata senza rinvio e detti benefici vanno concessi dalla Corte di cassazione alle condizioni di legge” – Sez. 5, n. 21049 del 18/12/2003 (dep. 5/5/2004), Maurelli, Rv. 229233 -.
Il giudizio di legittimità, giova ribadirlo, si caratterizza per i limiti posti al potere di conoscere del merito della regiudicanda, e quindi di quegli aspetti che necessariamente rilevano nelle valutazioni in punto di sospendibilità condizionale della pena “anche con riferimento al giudizio prognostico indicato nell’art. 164 c.p. – Sez. 3, n. 19082 del 17/4/2012 (dep. 18/5/2012), Vitale, Rv.252651”.
Queste valutazioni possono invece essere svolte dal giudice dell’esecuzione, sì come riconosciuto dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui questi “… qualora, in applicazione dell’art. 673 c.p.p., pronunci per intervenuta abolitio criminis ordinanza di revoca di precedenti condanne, le quali siano state a suo tempo di ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena per altra condanna, può, nell’ambito dei provvedimenti conseguenti alla suddetta pronuncia, concedere il beneficio, previa formulazione del favorevole giudizio prognostico richiesto dall’art. 164 c.p., comma 1, sulla base non solo della situazione esistente al momento in cui era stata pronunciata la condanna in questione, ma anche degli elementi sopravvenuti” – Sez. U, n. 4687 del 20/12/2005 (dep. 6/2/2006), Catanzaro, Rv. 232610 -.
Se, pertanto, il condannato, pur avendone fatto richiesta al giudice della cognizione, non abbia ottenuto neanche un esame nel merito, perchè la pena complessivamente irrogata era superiore al limite di legge per la concedibilità del beneficio, spetta al giudice dell’esecuzione, una volta che la pena inflitta rientri nel limite di legge, per effetto della sentenza di annullamento senza rinvio di uno o di più dei capi di condanna, provvedere sulla questione della sospensione condizionale, prospettata ma non valutata nel giudizio di cognizione.
Una diversa soluzione potrebbe essere perseguita ravvisando nella richiesta fatta dal condannato di sospensione condizionale, su cui legittimamente il giudice del merito non si sia pronunciato, un ostacolo a che l’annullamento parziale sia disposto senza rinvio ma questo epilogo, per quanto ovviamente possibile, non è valutabile come esclusivo. Esso, infatti, trascurando l’opportunità concessa dall’ordinamento con il sapiente e pur sempre contenuto ampliamento dei poteri cognitivi del giudice dell’esecuzione, non si fa carico, con altrettanta efficacia, di assicurare che i tempi del giudizio, specificamente del giudizio di cognizione, non siano ampliati senza una valida ragione.
L’ordinanza deve pertanto essere annullata, per consentire al giudice dell’esecuzione di valutare la richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena alla luce del principio di diritto come sopra articolato.
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Torino.