La stanchezza, o necessità di sonno, rientra a pieno titolo nella nozione di “malessere” menzionata dall’art. 176 CdS, laddove il termine malessere (diverso da quello di malattia o stato patologico) indica semanticamente, senza possibilità di equivoco, qualsivoglia stato, anche transitorio, di alterazione delle condizioni di benessere dell’organismo, in quanto tale, anche dell’improvviso bisogno fisiologico.
Invero il termine “malessere” non può esaurirsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intelletiva e volitiva del soggetto come prevista dall’art. 88 o nell’ipotesi di caso fortuito di cui all’art. 45 c.p., bensì nel lato concetto di disagio e finache di incoercibile necessità fisica anche transitoria che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione, e quindi in esso deve necessariamente ricomprendersi la stanchezza e il torpore che sono segni premonitori di un colpo di sonno ed impongono al soggetto, per concreta esigenza di tutela per sé e per gli altri utenti della strada, di interromepre la guida.
(Tribunaledi Rieti, G.U.P. Dott. Saulino, sentenza 11 ottobre – 15 novembre 2010, confermata da Cass. Penale Sez. Quarta, sentenza 13 marzo – 18 maggio 2012, n. 19170)

Testo integrale sentenza G.U.P.

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