Non si configura la nullità della sentenza qualora, nel procedimento davanti alla Corte d’assise, il magistrato supplente intervenga, a istruttoria dibattimentale conclusa, in sostituzione di quello effettivo impedito, in quanto la legge processuale prevede che i giudici supplenti partecipino alle udienze in modo di essere nella condizione di sosituire consapevolmente il componente effettivo impedito.
Ne deriva che il magistrato supplente, avendo assistito a tutte le udienze, legittimamente subentra al magistrato effettivo impedito e concorre alla deliberazione della sentenza, senza necessità di rinnovazione del dibattimento.Sostituzione giudice popolare, disciplina
(Cass. Penale Sez. V, sentenza 25 febbraio – 7 luglio 2009, n. 27890)