Interessante pronuncia della Corte Suprema di Cassazione sulla inapplicabilità della legge 31 gennaio 2019 n. 3 (c.d. Spazzacorrotti) ai procedimenti esecutivi nei quali, all’entrata in vigore della nuova normativa, era già stato emesso l’ordine di esecuzione con sospensione della pena.

L’ordine di esecuzione, il decreto di sospensione e la domanda di misura alternativa sono attività processuali funzionalmente collegate in una sequenza processuale necessaria e inscindibile.
La fattispecie complessa – che si genera con l’emissione dell’ordine di esecuzione e del relativo decreto – secondo la normativa vigente al momento dell’emissione produce poteri e facoltà nella sfera dell’esecutando che non possono essere unilateralmente modificati o sottratti attraverso interventi postumi, sia pur assunti in forza di quadri normativi sopravvenuti, ma privi di regole transitorie.
L’indicata sequenza processuale apre all’esercizio di facoltà acquisite alla sfera giuridica del destinatario e, come tali, non più retrattabili.
(Cass. Penale Sez. 1^, sentenza 20 settembre – 28 novembre 2019, n. 48499)

Testo sentenza (Avv. Giuseppina Ferro)

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