A seguito della modifica introdotta con la legge 94/2009 (in vigore dall’8 agosto 2009), per l’integrazione del reato di cui all’art. 6, comma 3, D.Lvo 286/’98, è necessaria la mancata esibizione sia del documento di identità, che di quello relativo al soggiorno. 

Sulla scorta di tale principio, e in considerazione della introduzione del reato di “immigrazione clandestina” (art. 10 bis D.Lvo 286/’98), il Tribunale di Roma ha mandato assolto lo straniero irregolare accusato di non avere esibito i documenti di identificazione, ché altrimenti: “sarebbe reasponsabile del reato in questione per definizione, atteso che, proprio in ragione della sua condizione di clandestinità, pur se fosse in possesso di un documento di identità, non potrebbe mai essere in grado di soddisfare il precetto penale, non essendo in possesso di alcun documento che autorizzi la sua presenza sul territorio nazionale; il clandestino, dunque, sarebbe punito due volte per la medesima condotta: una volta perché ha fatto ingresso sul territorio nazionale senza documenti e, una seconda volta, proprio perché senza documenti”.
(Tribunale Ordinario di Roma, Giudice dott. Iulia, sentenza 2-5 luglio 2010, n. 14429/10)
 

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