Le Sezioni Unite hanno stabilito il principio secondo cui, a seguito della modificazione dell’art. 6, comma terzo, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, intervenuta ad opera dell’art. 1, comma 22, lett. h), della legge 15 luglio 2009, n. 94, il reato di inottemperanza all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è configurabile esclusivamente nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, con conseguente abolitio criminis per la condotta degli stranieri in posizione irregolare.