Se è certamente vero che è consentito al giudice della riparazione prendere in esame e valutare, ai fini del giudizio riparatorio, la condotta processuale del richiedente e la sua stessa strategia difensiva, è anche vero che lo stesso giudice deve accertare se tale condotta sia stata causa, anche solo concorrente, dell’adozione del provvedimento ingiusto, ovvero della protrazione dei suoi effetti. Invero, è proprio l’accertato rapporto di causa/effetto che legittima il riconoscimento della rilevanza negativa, nel giudizio di riparazione, della strategia difensiva, comunque legittima, dell’imputato (nel caso di specie, la domanda di riparazione era stata rigettata in quanto l’imputato si era avvalso della facoltà di non rispondere ed era rimasto assente durante il dibattimento).
(Cass. penale sez. IV, 3.6.2010 – 24.9.2010, n. 866)
 
Avvocato cassazionista, svolge attività stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto penale, con particolare riferimento al diritto penale dell’impresa e dell’economia, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Ha maturato una significativa esperienza in materia di responsabilità da colpa medica. È Presidente e componente di Organismi di Vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 anche di società multinazionali.

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