La condotta di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti è penalmente rilevante anche quando essa sia realizzata per la destinazione del prodotto a uso personale, spettando piuttosto, in ogni caso, al giudice, avuto riguardo alla singola fattispecie, verificare in concreto l’offensività della condotta ovvero l’inidoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile (sezioni Unite, 24 aprile 2008, Di Salvia).
A tal riguardo, l’offensività, quando le piante non siano giunte a maturazione, va correlata non tanto al momento dell’accertamento del reato, atteso che la coltivazione è fenomeno di durata che ha inizio con la posa dei semi, ma va parametrato alla ben diversa idoneità “anche solo potenziale” delle piante stesse a produrre una germinazione a effetti stupefacenti.
(Cass. Penale Sez. VI, sentenza 11-31 maggio 2010, n. 20557)