Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 73 DPR 309/90, è necessario dimostrare, con assoluta certezza, che il principio attivo contenuto nella dose destinata allo spaccio, o comunque oggetto di cessione, sia di entità tale da poter produrre in concreto un effetto drogante.
La Cassazione, prendendo le mosse dal contrasto giurisprudenziale in merito al principio di offensività, si richiama alle Sez. Un. 28605/2008, Di Salvia, per arrivare a sostenere che i reati in materia di stupefacenti, poiché pongono in pericolo la salute degli assuntori, è essenziale la dimostrazione della probabilità di un evento lesivo, attraverso la dimostrazione dell’efficacia drogante della sostanza.
Sicché, nel caso in cui l’offensività, in concreto accertata dal giudice, si riveli inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta.
(Cass. Sez. VI Penale, sentenza del 22/01 – 20/02/2013, n. 8393)