Pur a seguito delle modifiche normative introdotte dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49 agli articoli 73 e 75 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309, non sono punibili penalmente, e rientrano pertanto nella sfera dell’illecito amministrativo di cui all’art. 75, l’acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale che avvengano sin dall’inizio anche per conto di soggetti diversi dall’agente, quando è certa fin dall’inizio l’identità dei medesimi nonché manifesta la loro volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo.
(Cass. Sezioni Unite penali, sentenza 31 gennaio – 10 giugno 2013, n. 25401)

Testo integrale sentenza
(fonte: www.cortedicassazione.it)

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