La Corte di Appello di Roma conferma la condanna inflitta per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Respinta l’invocata tesi difensiva di insussistenza del reato per destinazione della sostanza ad “uso di gruppo”.
La rilevanza penale è dedotta dall’interpretazione letterale dell’art. 73, co. 1 bis, d.p.r. 309/1990, nella nuova formulazione introdotta dalla legge 49/2006 (in vigore a decorrere dal 28.2.2006), ai sensi del quale “… e’ punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantita’, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalita’ di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale …”.