La sospensione condizionale della pena, in mancanza di costituzione di parte civile, non può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato, poiché tale obbligo, al pari del risarcimento del danno, attiene solo al danno civile e non anche al danno criminale.
(Cass. Sezione II Penale, 5 – 26 marzo 2015, n. 12895)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Ciro – Presidente –
Dott. IANNELLI Enzo – Consigliere –
Dott. GALLO Domenico – rel. Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi – Consigliere –
Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
Sentenza
sul ricorso proposto da:
OMISSIS;
avverso la sentenza 28.5.2013 della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore per l’imputato che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
1. Con sentenza del 28/05/2013, la Corte di Appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto – confermava la sentenza pronunciata in data 15/12/2010 dal giudice monocratico del tribunale della medesima città nella parte in cui aveva ritenuto OMISSIS colpevole del delitto di appropriazione indebita e l’aveva condannata alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 600,00 di multa subordinando l’efficacia della sospensione alla restituzione alla regione Puglia della somma di denaro indebitamente riscossa nel termine di gg 60 dal passaggio in giudicato della sentenza.
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputata, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza: ad avviso della ricorrente la Corte non avrebbe adeguatamente motivato non avendo valutato compiutamente ogni circostanza. In particolare, la Corte aveva fatto leva sulla confessione dell’imputata, pur avendo riconosciuto la mancanza dell’elemento psicologico e non avendo considerato che la ricorrente si era attivata per effettuare il rimborso;
2.2. Violazione dell’art. 165 c.p. per avere la Corte confermato la decisione del primo giudice di condizionare la sospensione condizionale alla restituzione, con motivazione manifestamente illogica;
2.3. Violazione dell’art. 133 c.p. per avere la Corte confermato il trattamento sanzionatorio senza aver tenuto conto della gravità arrecata alla parte offesa che non si era neppure costituita parte civile.
1. Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza: la doglianza, sul punto, è manifestamente infondata.
Infatti, pacifica essendo l’appropriazione (su di che nemmeno l’imputata ha dedotto alcunchè), va osservato che il reato è di natura istantanea, sicchè del tutto irrilevante diventa, ai fini della colpevolezza, la circostanza che l’imputata si attivò per restituire il denaro (che, peraltro, a quanto pare, non lo è mai stato), trattandosi di un post factum. Irrilevanti sono anche le motivazioni addotte dall’imputata per giustificare l’appropriazione, come ha correttamente rilevato la Corte nella cui motivazione, in punto di responsabilità, quindi, non è configurabile alcun vizio motivazionale deducibile in sede di legittimità.
2. Violazione dell’art.133 c.p.: ugualmente inammissibili sono le censure in merito al trattamento sanzionatorio in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all’obbligo motivazionale di cui all’art. 125 c.p., comma 3, anche ove adoperi espressioni come “pena congrua”, “pena equa”, “congruo aumento”, ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 33773 del 29/05/2007 Ud. (dep. 03/09/2007) Rv. 237402).
E’ stato, poi, ulteriormente precisato che la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 36245 del 26/06/2009 Ud. (dep. 18/09/2009) Rv. 245596). Nel caso di specie la pena inflitta è molto al di sotto della misura media di quella edittale. Pertanto nessuna censura può essere mossa, sotto questo profilo alla sentenza impugnata.
3. Per quanto riguarda la censura sollevata con il secondo motivo di ricorso in punto di subordinazione dell’efficacia della sospensione condizionale della pena alla restituzione da parte dell’imputata alla Regione Puglia della somma di denaro indebitamente riscossa nel termine di gg. 60 dal passaggio in giudicato della sentenza, la questione che è stata posta dal ricorrente può essere enunciata nei seguenti termini: “se il giudice, in mancanza della costituzione di parte civile, possa d’ufficio subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno e alle restituzioni”.
La soluzione del quesito, richiede un preliminare chiarimento sulla distinzione fra il cd. danno criminale ed il danno civilistico.
4. La perpetrazione di un reato determina due effetti: la violazione del bene giuridico tutelato dalla norma violata; i danni (materiali e morali) che la persona offesa subisce in quanto vittima del reato.
Per danno criminale s’intende quelle conseguenze che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata: Cass. 43188/2004 Rv. 230506; Cass. 2431/1997 Rv. 207312; Cass. 13171985Rv. 171868. Si tratta, quindi, di un danno che, a seguito della violazione della norma penale, essendo arrecato alla società, ha natura pubblicistica. Diverso, invece, è il danno civilistico, ossia il danno che il reato arreca alle singole persone offese e del quale può essere chiesto il risarcimento e/o la restituzione, nel processo penale attraverso la costituzione della parte civile: art. 185 cod. pen., artt. 74 – 538 – 578 cod. proc. pen. Il suddetto danno, con tutta evidenza, contrariamente al danno criminale, ha natura esclusivamente privatistica e può essere fatto valere dalla persona offesa anche in sede penale.
5. Questa Corte, proprio alla stregua della suddetta distinzione, ha così ricostruito la disciplina dell’art. 165 cod. pen.: “… Il testo originario dell’art. 165 cod. pen., comma 1 era così formulato: “La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno”. Con la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 128, l’art. 165 cit. venne sostituito e il comma 1 così formulato: “La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”. Infine, con la L. 11 giugno 2004, n. 145, art. 2, comma 1, dopo le parole: “conseguenze dannose o pericolose del reato” sono inserite le seguenti: “, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa”. Risulta evidente che il testo originario dell’art. 165, comma 1 riguardava proprio e soltanto il “danno civilistico patrimonialmente inteso” e, in tal senso, la giurisprudenza del tempo non aveva dubbi che la norma fosse dettata nell’esclusivo interesse della parte civile, la quale, pertanto, poteva formulare la richiesta di subordinazione della sospensione condizionale della pena all’adempimento delle obbligazioni civilistiche (Sez. 4, n. 205 del 05/02/1974 – 13/01/1975, Bari, Rv. 128976; Sez. 2, n. 9464 del 30/03/1982, Giugliano, Rv. 155659).
6. Le modifiche successive hanno aggiunto la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena, dapprima, “all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato” e, successivamente, “alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività”: si tratta, appunto, di previsioni aggiuntive e non modificative di quella originaria ed è evidente l’intento legislativo di tutelare non solo la persona che ha subito in conseguenza del reato un pregiudizio economicamente apprezzabile e risarcibile, ma anche – e la parola “altresì” lo evidenzia – il bene giuridico protetto dalla norma penale violata mediante la riparazione del “danno criminale””: Cass. 22342/2013 riv 255664. Il suddetto principio è talmente pacifico che nessuno ha mai dubitato che la sospensione condizionale della pena possa essere subordinata al risarcimento dei danni nella sola ed esclusiva ipotesi che la parte offesa si costituisca parte civile.
7. Questa Corte, infatti, ha affermato che: “non è possibile subordinare la sospensione condizionale della pena all’adempimento di un obbligo risarcitorio in favore della parte offesa senza che quest’ultima abbia esercitato l’azione civile nel processo penale, potendo in tal caso il giudice soltanto prendere in considerazione, al fine di individuare gli adempimenti imponibili, gli accadimenti lesivi riconnessi causalmente al fatto di reato, che ne caratterizzano il contenuto offensivo. Ne consegue che va annullata la sentenza con la quale il giudice, in relazione ad una condanna per il reato condanna di violazione degli obblighi di assistenza familiare, subordini, in assenza della costituzione di parte civile, la concessione del suddetto beneficio “al pagamento della somma non corrisposta a titolo di mantenimento della figlia”: Cass. 933/2003 riv 227943 in motivazione, precisò che “soltanto in presenza dell’esercizio dell’azione civile per il risarcimento e/o le restituzioni, la scelta può ricadere sugli obblighi nei confronti del soggetto passivo del reato o del danneggiato, mentre, in mancanza di tale iniziativa, si possono eventualmente prevedere adempimenti incidenti sulle conseguenze del reato. Risarcimento del danno da reato e restituzioni implicano necessariamente che il giudizio inerente al fatto, conclusosi con la sentenza penale di condanna che applica la sospensione, abbia esteso la propria valutazione anche alle istanze risarcitorie del danneggiato da reato, il che, ovviamente, può accadere soltanto nel caso in cui nel processo penale sia stata esercitata l’azione civile. Trattandosi di una pronunzia sulle conseguenze civili del reato, infatti, soltanto una precisa domanda della persona legittimata attribuisce al giudice il potere di pronunciare sulla domanda medesima. Al di là dell’indubbia ispirazione pubblicistica che anima l’art. 165 c.p., non è consentito imporre un obbligo risarcitorio, geneticamente riconducibile a rapporti privatistici, senza istanza della parte interessata. La possibilità per il giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena all’eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato non presuppone, invece, l’esercizio dell’azione civile in sede penale. L’ordinamento rivendica, in tale caso, il diritto d’imporre al soggetto che goda della sospensione condizionale l’obbligo di incidere, secondo modalità definite dal giudice, sui contenuti lesivi del reato commesso”. Negli stessi termini, ha deciso Cass. 18450/2006 riv 236416.
Pertanto, alla stregua della suddetta giurisprudenza, sicuramente errata è la conclusione alla quale sono pervenuti entrambi i giudici di merito in ordine alla sospensione condizionale subordinata, pur in assenza della costituzione di parte civile, al risarcimento del danno.
8. Entrambi i giudici di merito, però, hanno subordinato la sospensione condizionale della pena anche alla restituzione della somma di denaro che l’imputata aveva indebitamente riscosso, ritenendo, in pratica, che il suddetto obbligo – finalizzato all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato – fosse consentito dalla stessa norma prevista nell’art. 165 c.p., comma 1, seconda parte.
La decisione alla quale sono pervenuti entrambi i giudici di merito, pone, quindi, il problema di verificare quale siano i rapporti che intercorrono fra l’obbligo restitutorio di cui all’art. 165 c.p., comma 1, prima parte (che può essere imposto solo se vi si sia costituzione di parte civile che chieda la condanna dell’imputato al risarcimento o alle restituzioni) e l’obbligo di eliminare le conseguenze dannose o pericolose di cui all’art. 165 c.p., comma 1, seconda parte che, invece, può essere imposto d’ufficio dal giudice anche in assenza di costituzione di parte civile.
9. La possibilità per il giudice di imporre d’ufficio, anche in assenza di costituzione di parte civile, le restituzioni, trova un riscontro in alcune sentenze di questa stessa Corte di legittimità che, riconducendo la restituzione nell’ambito della locuzione “eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato” (art. 165 c.p., comma 1, seconda parte), ha statuito che “rientra nella nozione di condotte di eliminazione delle conseguenze dannose del reato di circonvenzione di persona incapace, a cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena irrogata anche in assenza di una richiesta in tal senso conseguente alla mancata costituzione di parte civile, la restituzione delle somme di denaro illegittimamente percepite in relazione al fatto criminoso”: Cass. 41376/2010 riv 248924 la quale, in motivazione, ha precisato che: “… l’applicabilità dell’art. 165 c.p. presuppone la costituzione di parte civile nel solo caso in cui il giudice intenda subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e non, invece, nei caso in cui tale subordinazione inerisca all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni o alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, in quanto le restituzioni non sono più finalizzate alla tutela degli interessi civili del danneggiato, bensì al reinserimento sociale del reo, motivandolo a comportamenti sintomatici di una maggiore socialità. Infatti la sospensione condizionale della pena subordinata ad obblighi del condannato si ispira ai principi di legalità e tassatività e per questo la subordinazione può essere disposta,come è avvenuto nel caso di specie, solo con riferimento a prestazioni certe e determinate in modo da assicurare l’esatta corrispondenza tra obbligo imposto e suo corretto adempimento …
Esattamente dunque, nel caso di specie, la Corte di merito ha ritenuto che fosse possibile disporre la eliminazione delle conseguenze dannose del reato, anche in assenza di una richiesta in tal senso conseguente alla mancata costituzione di parte civile, disponendo fa restituzione delle somme come quantificate, in quanto deve ritenersi rientrare tra le disposizioni atte ad eliminare le conseguenze dannose del reato di circonvenzione di incapace la restituzione delle somme di denaro connesse all’azione delittuosa dell’imputato che illegittimamente ha ricevuto tali somme, a nulla rilevando, evidentemente, la diversità materiale del denaro consegnato, essendo lo stesso bene fungibile per definizione”. Negli stessi termini Cass. 16629/2007 riv 236655; Cass. 2684/1999 riv 215713 secondo la quale “agli effetti di quanto previsto dall’art. 165 cod. pen., in tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla eliminazione delle conseguenze del reato, rientra tra le disposizioni atte ad eliminare le conseguenze dannose del reato di truffa avente ad oggetto titoli di credito, quella di ordinare all’imputato di sollevare la parte offesa dall’obbligo cartolare. Tale disposizione può essere impartita dal giudice anche in mancanza di una richiesta in tal senso della parte civile”.
Pertanto, secondo la suddetta tesi, mentre la sospensione condizionale può essere subordinata al pagamento “della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno” solo ove vi sia richiesta e costituzione di parte civile, al contrario, il giudice, anche d’ufficio e pur in assenza di costituzione di parte civile, può subordinare la sospensione condizionale della pena “all’adempimento dell’obbligo di restituzioni”.
Questa tesi – che trova anche un riscontro in dottrina – di recente, è stata nuovamente ribadita da Cass. 1324/2015 riv 261778 la quale ha addotto i seguenti testuali argomenti:
1) “Osserva, infatti, la Corte che l’art. 165 cod. pen. prevede, espressamente, al comma 1, che la sospensione condizionale della pena possa essere subordinata “all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso”. E’, pertanto, di tutta evidenza che le due ipotesi previste dalla norma – l’adempimento dell’obbligo delle restituzioni e quella del pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno – sono state intese dal legislatore in termini di separazione, dovendosi, quindi, distinguere fra le stesse. Appare, pertanto, ragionevole ritenere che il vincolo costituito dalla necessità della esistenza di una preventiva domanda giudiziale spiegata nel giudizio penale tramite la costituzione di parte civile del danneggiato, concerna solamente l’ipotesi in cui la subordinazione della sospensione condizionale della pena concerna espressamente, in tutto od in parte, il preventivo adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno e non anche quello delle restituzioni” per concludere, successivamente che “in un caso ci si riferisce al danno civile mentre l’altro caso riguarda il danno penale”;
2) attraverso l’adempimento, ancorchè postumo, dell’obbligo restitutorio “si intende elidere le conseguenze dannose del reato in esame, rendendo, altresì, visibile, tramite appunto la rimozione degli effetti dannosi del suo operato, la recuperata adesione del condannato ai valori sociali dell’ordinamento, accrescendo la attendibilità della favorevole prognosi sul suo successivo comportamento, necessaria ai fini della concessione del beneficio in questione”.
10. Questo Collegio ritiene di non condividere il suddetto principio per le ragioni di seguito indicate.
Innanzitutto, sotto un profilo strettamente formale, deve rilevarsi che la locuzione “risarcimento danni e obbligo di restituzioni” si trova invariabilmente abbinata alle pretese della parte civile (artt. 74 – 538 – 578 cod. proc. pen.).
Tale dato normativo di natura processuale, trova un suo immediato riscontro a livello di diritto sostanziale ed esattamente nell’art. 2058 c.c. che si intitola proprio “risarcimento del danno in forma specifica” che costituisce, ove sia possibile, il risarcimento per antonomasia proprio perchè oltre che la restituito in integrum il danneggiato non può pretendere (salvo eventualmente, ove ne sussistano i presupposti, il danno morale). Il risarcimento del danno (pecuniario) costituisce solo il tantundem della mancata restituito in integrum: quindi, poichè sia l’uno che l’altro sono due aspetti (rectiu: conseguenze) dello stesso fenomeno giuridico ossia del risarcimento dovuto alla parte offesa, è del tutto improprio differenziarli e ritenere che la frase “adempimento dell’obbligo delle restituzioni, pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno” di cui all’art. 165 c.p., comma 1, prima parte si riferisca alle restituzioni a favore della costituita parte civile.
Quanto, infine, all’argomento secondo il quale la subordinazione della sospensione all’obbligo restitutorio costituirebbe uno stimolo per il colpevole al suo reinserimento sociale “accrescendo la attendibilità della favorevole prognosi sul suo successivo comportamento, necessaria ai fini della concessione del beneficio in questione” si deve, in contrario, osservare che: a) non si comprende perchè tale finalità dovrebbe essere perseguita solo per gli obblighi restitutori e non anche per il semplice risarcimento pecuniario; b) una cosa è la prognosi sulla sospensione che va effettuata ex combinato disposto dell’art. 164 c.p., comma 1 e art. 133 cod. pen. altra cosa è la sospensione subordinata. Ed infatti, certamente il giudice in un’eventuale prognosi negativa può addurre come motivazione anche il mancato risarcimento (nelle due forme di cui si è detto) e negare quindi la sospensione. Ma, se subordina la sospensione, significa che il preliminare giudizio prognostico è stato positivo sicchè non può subordinare il beneficio ad una condizione che nemmeno la parte offesa ha chiesto non costituendosi parte civile.
11. D’altra parte, se la locuzione “adempimento dell’obbligo alla restituzione” venisse fatta coincidere con quella di cui all’art. 165, comma 1, seconda parte (“eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato”) ci si troverebbe di fronte ad una inutile duplicazione della norma: il che si porrebbe in contrasto con il canone interpretativo del cd. “principio economico” o regola della non ridondanza che inibisce all’interprete di attribuire a due disposizioni appartenenti al medesimo ambito normativo significati identici. La suddetta regola, infatti, stabilisce che al testo deve attribuirsi un significato tale che non risulti superfluo.
Non resta, quindi, che dare alla locuzione in esame un significato diverso da quello dell’obbligo di restituzione a favore della parte civile.
Sul punto, non resta che rammentare quanto già osservato da questa Corte e cioè che l’espressione “eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato” costituisce una novità introdotta dalla modifica introdotta con la L. n. 689 del 1981 con la quale il legislatore ha inteso tutelare il bene giuridico protetto dalla norma penale violata mediante la riparazione del “danno criminale”: Cass. 22342/2013 cit..
12. Resta, quindi, confermato che, una cosa è l’obbligo di restituzione a favore della parte civile (che rientra nel danno civilistico), altra e diversa cosa è l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (ed danno criminale): il che comporta che anche la condanna alla restituzione così come quella al risarcimento del danno, in tanto può essere pronunciata in quanto vi sia una parte civile che, costituitasi in giudizio, abbia chiesto espressamente la condanna dell’imputato alla restituzione.
13. La conclusione alla quale questa Corte ritiene di pervenire, trova il suo riscontro anche nella più accreditata ed autorevole dottrina che, in modo plastico ha sintetizzato la questione osservando che, mentre gli obblighi di natura patrimoniale (art. 165 c.p., comma 1, prima parte) sono finalizzati ad attenuare la reattività della vittima compensando la domanda di punizione frustrata dalla mancanza di esecuzione della pena, al contrario, l’eliminazione delle conseguenze dannose del reato (art. 165 c.p., comma 1, seconda parte) hanno lo scopo di placare la reattività collettiva, mostrando che la mancata esecuzione della pena non significa disinteresse per i beni giuridici offesi dal reato e in genere per gli interessi della collettività.
14. La questione, però, merita di essere ulteriormente approfondita, al fine di verificare quali siano gli indici giuridici e fattuali che consentano di differenziare le due ipotesi.
La differenza fra danno criminale e danno civilistico, per alcune tipologie di reati è immediata e non si presta ad alcun equivoco: ad es., nell’omicidio il danno criminale è costituito dalla distruzione del bene vita che non costituisce di certo oggetto del danno civilistico che viene risarcito agli eredi ove si costituiscano parti civili.
Al contrario, per i reati contro il patrimonio (come quello per cui è processo), il contenuto delle due nozioni può coincidere in quanto, normalmente, il bene giuridico violato consiste nel diritto di proprietà ossia nel danno che l’agente, con il commettere il reato, ha arrecato alla persona offesa privandolo del bene di sua proprietà: da qui il rischio di una confusione fra i due concetti nel senso che la restituzione del bene potrebbe essere fatta coincidere con l’eliminazione delle conseguenze dannose del reato e, quindi, indurre il giudice (come nel caso di specie) ad ordinare la restituzione del bene pur in assenza della costituzione della parte civile.
15. Al fine di evitare la suddetta confusione, occorre, innanzitutto, porre mente al testo della norma che, facendo riferimento “all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato” e, quindi, al danno criminale, ha, evidentemente riguardo agli effetti del reato ancora in essere e che il reo ha la possibilità di far cessare perchè, altrimenti, la norma non avrebbe ragion d’essere ove interpretata nel senso che stabilisce l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose degli effetti di un reato già consumato i cui effetti sono ormai impossibili da eliminare.
La suddetta considerazione porta alle conclusioni di seguito illustrate.
16. L’obbligo di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato non si applica nè ai reati istantanei (in quanto il danno criminale si esaurisce contemporaneamente alla consumazione istantanea del reato, sicchè quod factum est infectum fieri nequit) nè ai reati permanenti i cui effetti siano cessati al momento del giudizio (ad es. un’invasione di terreno).
Un esempio chiarirà quanto si appena detto.
Si ipotizzi un reato di furto: si tratta di un reato pacificamente istantaneo, a seguito del quale l’agente s’impossessa della cosa mobile altrui.
Perpetrando il suddetto reato, e, quindi, violando il bene protetto dalla norma e cioè il diritto di proprietà, l’agente, da una parte, provoca un danno criminale e, dall’altra, un danno civilistico (sottrazione della cosa mobile ad un terzo).
Ora, è chiaro che, nel furto, il danno criminale (violazione del diritto di proprietà), verificandosi ed esaurendosi nel momento in cui l’agente ha violato il diritto di proprietà con l’impossessamento della cosa mobile altrui, non può essere più riparato.
Al contrario, il danno civilistico (e cioè la sottrazione del bene oggetto del furto) permane fino a che l’agente non risarcisca il danno o non restituisca il bene rubato.
Ma, la restituzione del bene rubato – ossia la riparazione del danno civilistico – in tanto può essere ordinata dal giudice in quanto vi sia costituzione della parte civile che chieda la condanna dell’imputato alla restituzione del bene: se non vi è costituzione di parte civile, il giudice non può d’ufficio, concedere la sospensione subordinandola “all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato” e, quindi, alla restituzione del bene, sia perchè il bene giuridico è stato definitivamente violato e non è più riparabile, sia perchè entrerebbe in una controversia di natura strettamente privatistica che non gli compete: ed infatti, la restituzione del bene è soltanto un post factum che può incidere sul trattamento sanzionatorio (art. 62 c.p., n. 6) ma che, di certo, non è idonea ad eliminare il danno criminale che l’agente ha provocato con la violazione del diritto di proprietà. L’obbligo di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, per converso, si applica ai reati permanenti ancora in fieri al momento della decisione o a quei reati che, benchè cessati, abbiano provocato un danno criminale che continua a perpetuarsi anche dopo la consumazione e che l’imputato ha la possibilità di eliminare. A tal ultimo proposito si possono rammentare le ipotesi dei reati edilizi e di inquinamento. Quanto ai reati edilizi, si è ritenuto legittimo subordinare la sospensione condizionale della pena all’obbligo di demolizione della costruzione abusiva in quanto idoneo ad eliminare le conseguenze del danno criminale, individuabile non soltanto nella realizzazione della costruzione nel rispetto della concessione, ma anche quello della tutela sostanziale del territorio, il cui sviluppo deve avvenire in conformità alle previsioni urbanistiche (Cass. 6671/1998 riv 210977): ex plurimis Cass. 28356/2013 Rv. 255466; Cass. 32834/2013 Rv. 255874.
Quanto ai reati ambientali, si è ritenuto legittimo subordinare la sospensione condizionale della pena all’obbligo della messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dell’area inquinata, in quanto idoneo ad eliminare le conseguenze del danno criminale rappresentato dall’interesse pubblico alla salubrità dell’ambiente (Cass. 769/2010 riv 249167): Cass. 13456/2006 riv 236328; Cass. 20681/2007 riv 236776. Ovviamente, quanto si è appena detto in ordine alla natura dei reati è del tutto irrilevante ai fini dell’adempimento del diverso obbligo delle restituzioni (o del pagamento del risarcimento del danno) di cui all’art. 165 c.p., comma 1, prima parte, in quanto se un reato (qualsiasi natura giuridica essa abbia) ha provocato un danno civilistico, la persona offesa, ove si costituisca parte civile, ha diritto a chiederne la riparazione: questa è un’ulteriore differenza fra le due tipologie di obblighi previste nell’art. 165 c.p., comma 1 rispettivamente nella prima e seconda parte.
17. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno; subordinazione che va eliminata. Nel resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno; subordinazione che elimina. Rigetta nel resto.