Dopo l’abrograzione dei tariffari professionali ad opera dell’art. 9 del D.L. 20 gennaio 2012, n. 1 (in vigore dal 24 gennaio 2012) e in mancanza dei “parametri” di cui al comma 2 dell’art. 9 (Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e’ determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante),  ecco i primi orientamenti espressi dalle Autorità Giudiziarie.

Cosenza rimette gli atti al Corte Costituzionale, Milano e Roma continuano ad applicare  le previgenti tariffe professionali.

 

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