L’art. 108 cod. proc. pen. non può trovare applicazione nel giudizio di legittimità. L’art. 614 del codice di rito, infatti, prevede l’intervento meramente eventuale del Difensore nel dibattimento innanzi la Corte di Cassazione, la cui struttura e “filosofia” conferiscono il massimo risalto agli atti scritti.
(Cass. Penale Sez. V, sentenza 19 novembre 2013 – 26 febbraio 2014, n. 9365)

Testo integrale sentenza (fonte: cortedicassazione.it)

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