In tema di consessione del termine per preparare la difesa, la disposizione di cui all’art. 108 c.p.p. – che prevede la concessione di un termine al nuovo difensore dell’imputato, o a quello designato in sostituzione nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità o di abbandono della difesa – trova applicazione solo nel caso in cui il difensore abbia definitivamente cessato dal suo ufficio e non è applicabile, invece, nelle ipotesi in cui il giudice designi, ai sensi dell’articolo 97 comma 4 c.p.p., un sostituto al difensore non comparso, in quanto quest’ultimo ha solo momentaneamente sospeso la sua funzione processuale.
(Cass. Penale Sez. IV, sentenza 10 dicembre 2009 – 23 febbraio 2010, n. 7282)

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