Il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dallo stesso giorno previsto per la scadenza del deposito delle motivazioni della sentenza e non dal giorno successivo, in quanto la regola generale prevista dall’art.172, co.4, c.p.p. del dies a quo non computatur trova applicazione solo nel termine per il deposito della sentenza e non nel calcolo dei termini per impugnare. (La Suprema Corte ha ritenuto superato un precedente orientamento di senso contrario – Cass. Sez.3, n.1191 del 8.11.2007 – ritenendolo superato a seguito dell’intervento delle Sez.Un. 155 del 29.09.2011)
(Cass. Penale Sez. 3^, sentenza 23 febbraio – 28 aprile 2016 n. 17416)