Con la sentenza n. 12067 depositata il 29 marzo 2010, le SS.UU. hanno formulato il principio di dirittto secondo il quale la persona offesa, che sia al contempo indagata o imputata di un reato connesso ai sensi dell’art. 12, lett. c), c.p.p. o di un reato collegato ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p., non può assumere l’ufficio di testimone senza essere previamente avvertita a norma dell’art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p. e senza l’osservanza delle regole della c.d. testimonianza assistita, purché non sia intervento provvedimento di archiviazione.