Sono utilizzabili per l’adozione di provvedimenti cautelari le dichiarazioni di persone informate sui fatti riferite dalla polizia giudiziaria, per le quali opererebbe in dibattimento in dibattimento il divieto di testimonianza “de relato” previsto dall’art. 195, comma 4, c.p.p., datol’alto grado di probabilità che divengano prove in sede dibattimentale mediante l’escussione, in qualità di testimone, della persona che le ha rese.
(Cass. Pen. Sez. I, 21 gennaio – 11 febbraio 2009, n. 5991)