Per la ripetizione della denuncia di detenzione di arma a seguito del trasferimento in un luogo diverso non si applica il termine di 72 ore.

(Cass. Sez. 1^ Pen. – sentenza 22/01/2020, n. 10310)

Presupposto dell’obbligo previsto dall’art. 38, comma 1, T.U.L.P.S. – sanzionato dagli artt. 2 e 7 legge 895 del 1967 – è la “acquisizione della materiale disponibilità” delle armi, come meglio specificato dalla norma codificata dallo stesso D. L.vo 204 del 2010, che stabilisce il termine di 72 ore per l’effettuazione della denuncia, anche per via telematica e riguarda armi che non erano nella disponibilità di un soggetto e che devono essere denunciate perché l’autorità di pubblica sicurezza ne abbia contezza.

Il presupposto fattuale dell’obbligo di cui all’art. 38, comma 5, T.U.L.P.S. è, invece, quello opposto: non può sorgere l’obbligo di ripetere la denuncia se non esiste una pregressa disponibilità delle armi.
Di conseguenza, la detenzione “illegale” di armi, sanzionata a norma degli artt. 2 e 7 legge 895 del 1967, consiste nella materiale disponibilità di dispositivi, acquisiti da chi in precedenza non li aveva, e di cui non sia stata segnalata la detenzione mediante denuncia, omissione che determina l’ignoranza della presenza e dell’ubicazione dell’arma in capo alle autorità di pubblica sicurezza.

La mancata ripetizione della denuncia dopo il trasferimento dell’arma, al contrario, non determina questa situazione: le Pubbliche Autorità conoscono l’esistenza dell’arma e l’identità di chi ne ha la detenzione, ma possiedono un’informazione non aggiornata sul luogo dove trovasi l’arma, situazione ovviamente anch’essa pericolosa per la sicurezza pubblica, ma rimediabile, sia utilizzando le denunce di trasporto delle armi presentate ai sensi dell’art. 34 T.U.L.P.S., sia interpellando il detentore.
Da quanto esposto discende che per la ripetizione della denuncia di detenzione di arma a seguito del trasferimento in un luogo diverso, non si applica il termine di 72 ore, stabilito dall’art. 38, comma 1, T.U.L.P.S.

Benché contemplate nello stesso articolo, le condotte doverose e le conseguenti sanzioni hanno un fondamento del tutto diverso; per di più, in caso di trasferimento dell’arma regolarmente detenuta, non è possibile individuare un momento di “acquisizione della materiale disponibilità” dell’arma stessa, che è già avvenuta.

Configura il reato di cui all’art. 38 T.U.L.P.S. (in relazione all’art. 17 dello stesso Testo Unico) il trasferimento di un’arma da un luogo ad un altro, quand’anche esso sia effettuato nell’ambito della circoscrizione territoriale del medesimo ufficio locale di pubblica sicurezza, senza provvedere a ripetere la denuncia, essendo sempre necessario che la competente Autorità abbia in qualsiasi momento certezza del luogo in cui l’arma è detenuta, al fine di effettuare gli eventuali necessari controlli, finalità che sarebbe frustrata se il possessore fosse abilitato agli spostamenti non segnalati dell’arma perché effettuati entro il termine di 72 ore dal primo movimento.

TESTO INTEGRALE SENTENZA

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