Il veicolo utilizzato per il trasporto della sostanza stupefacente, quale bene che è servito a commettere il reato, può essere facoltivamente confiscato ai sensi dell’art. 240, co. 1, c.p. purché peraltro si dimostri il carattere strumentale del veicolo rispetto alla futura reiterazione del’attività criminosa.
(Cass. Penale Sez. IV, sentenza 18 dicembre 2009 – 15 gennaio 2010, n. 1868)